“BUONAVITA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE“
C.F. 90026760364  -  Affiliata CSEN  -  Numero iscrizione registro CONI 50774

COSTITUZIONE SEDE DURATA

Art. 1
È costituita a norma dell’art. 36 e seguenti, del Codice civile, un’Associazione Sportiva denominata “BUONAVITA associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale”, in breve “BUONAVITA ASD - APS”.

L’Associazione esplicitamente accetta e applica le norme e le direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 2
L’Associazione ha sede in Carpi (Modena).

La modifica della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta l’obbligo di modifica statutaria; la delibera viene assunta quindi dall’assemblea ordinaria dei soci ed il Presidente avrà cura di darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria, agli Enti gestori di albi o registri a cui risulti iscritta nonché agli Enti cui risulti affiliata.
L’Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

 

SCOPO E OGGETTO

Art. 3
L’Associazione “Buonavita” non ha fini di lucro, durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge, essendo il patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse dall’associazione.

Le finalità promosse dall’associazione, di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, si realizzano attraverso le seguenti attività di interesse generale, dirette ai soci, relativi famigliari e terzi:

  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso la realizzazione di attività didattiche con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline della ginnastica per la salute e alle discipline orientali, nelle diverse metodiche riconosciute dagli Enti affilianti;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, attività editoriali, corsi e laboratori esperienziali.

Art.4
Per raggiungere i propri scopi l’Associazione potrà favorire incontri di studio, promuovere e organizzare lezioni, corsi di preparazione e approfondimento, seminari, serate culturali, convegni, conferenze, manifestazioni attinenti alle attività sportive e discipline orientali sopra elencate. La divulgazione di quanto sopra potrà avvenire anche attraverso stampati, libri, riviste, videocassette, siti e portali internet, ogni forma di promozione e qualsiasi tipo di mass-media.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi e ricreativi abilitati alla pratica delle suddette discipline.

Nella propria sede l’Associazione potrà proporre delle attività ricreative in favore dei soci, compresa la gestione di un punto di ristoro riservando la somministrazione ai soci quale attività accessoria e complementare.
L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale in quanto secondarie e strumentali, nel rispetto dei vincoli di Legge.
L’Associazione potrà svolgere qualunque operazione commerciale, finanziaria, immobiliare e ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.
L’Associazione svolge l’attività senza distinzione di religione, di politica e di etnia, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione sia rispetto all’ammissione dei soci che nella partecipazione alla vita associativa.

 

SOCI

Art. 5
Possono essere soci dell’Associazione

1) le persone fisiche che dichiarino di condividere i fini associativi e si impegnano a collaborare alle attività nelle forme stabilite dagli organi sociali;
2) gli enti senza scopo di lucro che perseguano finalità riconducibili a quelle proprie dell’associazione e che organizzino attività compatibili rispetto a quelle promosse dall’associazione nel rispetto dei vincoli di Legge, nel rispetto dei parametri indicati dal Codice del Terzo Settore.

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in casi di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Per diventare socio è indispensabile:

-   inoltrare domanda di ammissione su apposito modulo,
-   accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione,                         
-   versare la quota associativa.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tutti i soci maggiorenni a qualsiasi categoria appartengano godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I soci minorenni vengono rappresentati in Assemblea dal genitore/tutore che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione al quale spetta l’elettorato attivo ma non quello passivo, a meno che non sia a sua volta socio del sodalizio. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
I soci persone giuridiche partecipano all’associazione in persona del relativo legale rappresentante o suo delegato.


AMMISSIONE SOCI

Art.6
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un suo componente in virtù della delega disgiunta a deliberare. Il provvedimento di accettazione deve essere comunicato al diretto interessato anche verbalmente mentre l’eventuale diniego, che potrà essere deliberato esclusivamente in via collegiale, dovrà essere comunicato per iscritto e dovrà essere debitamente motivato affinché l’interessato possa valutare se richiedere che la delibera di diniego sia sottoposta all’esame della prima Assemblea utile.

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto e tutte le decisioni che l’Assemblea e/o il Consiglio Direttivo adotteranno e a versare la quota annuale di adesione.
I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed alle Assemblee associative all’atto della loro ammissione, se antecedente alla delibera di convocazione dell’assemblea, nonché a collaborare alla realizzazione delle finalità associative nel rispetto delle inclinazioni e disponibilità di tempo di ciascuno, nonché a richiedere al Consiglio Direttivo l’accesso ai libri sociali.
I rapporti tra i soci e l’Associazione possono essere retti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei soci.


PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7
La qualifica di socio viene perduta esclusivamente per recesso, esclusione o decesso.

Il recesso avviene automaticamente con la presentazione al Consiglio Direttivo, da parte del socio, della dichiarazione di dimissioni.
L’esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a dodici mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
e) che, con il suo comportamento, crei una atmosfera in cui non sia più possibile collaborare per il perseguimento delle finalità associative.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso è previsto il rimborso della quota associativa.


FONDO COMUNE - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea ordinaria per la sua approvazione.
Qualora l’associazione svolga anche attività diverse da quelle di interesse generale, nei documenti di bilancio dovrà essere specificata la natura secondaria e strumentale delle stesse ed il rispetto degli altri parametri di Legge. L’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio dovrà essere riutilizzato per il conseguimento delle finalità sociali.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9
Organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci, Organo sovrano;
  • Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione;
  • Presidente dell’Associazione;
  • Organo di controllo.


ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.10
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione generale dell’attività svolta dal Consiglio Direttivo, salvo il termine più ampio di centoottanta giorni per motivate esigenze.

La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima. La convocazione potrà avvenire anche mediante fax o posta elettronica. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini sopra indicati, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno, l’Assemblea deve procedere alla nomina del Segretario. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere riportato sull’apposito libro verbali.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci dell’Associazione in regola con il versamento del contributo associativo annuale ed ogni socio ha diritto di voto secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio, purché non ricopra cariche sociali, mediante delega. Ogni socio non può avere più di una delega.

Tutte le delibere dell’Assemblea ed i bilanci approvati, sono in libera visione in ogni momento per i soci che ne fanno espressa richiesta a qualsiasi componente del Consiglio Direttivo, presso la sede dell’Associazione. Qualora la documentazione non sia conservata presso la sede legale, viene in ogni caso garantita ai soci la possibilità di esaminarla presso terzi ovvero di acquisirne copia, in questo caso i relativi costi sono a carico del richiedente.

Art. 11 L’Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno. Può nel corso dell’esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da un decimo dei soci o dall’Organo di controllo.

All’Assemblea Ordinaria spetta di discutere e deliberare:

a) l’approvazione del bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla Legge, il bilancio sociale;
b) la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo in accordo con quanto stabilito nell’art. 13 del presente statuto, secondo il principio di libera eleggibilità;
c) l’elezione dell’Organo di controllo nei casi previsti dalla Legge e per l’esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute dalla Legge, ivi inclusa la revisione legale dei conti qualora sussistano i requisiti professionali richiesti;
d) l’esame di ricorso avverso al provvedimento di diniego di ammissione dell’aspirante socio e di esclusione di un socio ai sensi dell’art.7;
e) fissare le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione;
f) approvare i regolamenti interni, ivi incluso il regolamento assembleare che può prevedere la partecipazione dei soci alle adunanze anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota;
g) revocare il mandato delle cariche elettive e deliberare sulle eventuali responsabilità;
h) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla competenza che deriva all’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, e sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

L’Assemblea ordinaria è atta a deliberare in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci in regola con il versamento delle quote sociali. È validamente costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci, purché convocata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Le delibere vengono votate a maggioranza semplice per alzata di mano.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 12
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza ossia:

1) sulle modifiche dello Statuto e su eventuali operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
2) sullo scioglimento del sodalizio e la nomina degli eventuali liquidatori.

Per modificare lo statuto, o per effettuare operazioni di fusione, scissione e trasformazione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti tra i soci.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente.

Art.14
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, in conformità delle leggi e dello Statuto. Spetta, tra l’altro al Consiglio Direttivo:

a) curare le delibere dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio di esercizio, la relazione generale ed eventualmente il bilancio sociale da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
c) stipulare gli atti e i contatti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
d) regolare i rapporti di lavoro che fanno capo all’Associazione;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell’atto costitutivo, siano riservati all’Assemblea.
g) curare la redazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria.

Le funzioni del Consiglio Direttivo possono essere dallo stesso delegate disgiuntamente ai relativi componenti, fatta eccezione per le delibere di:

1) ammissione dei soci collettivi, diniego di ammissione dei soci persone fisiche ed esclusione dei soci, delibere che dovranno essere debitamente motivate;
2) predisposizione del bilancio e della relazione generale da presentare all’Assemblea per l’approvazione e relativa convocazione.

Art. 15
I consiglieri che intendano rinunciare alla carica devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di soci e quanti si trovano in situazioni di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e dall’ordinamento sportivo.

Art.16
Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito e possono essere ricoperte dai soci maggiorenni.


IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 17
Al Presidente spetta il compito di dirigere il coordinamento dei lavori del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’Associazione ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente è autorizzato senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica se nominato, e in mancanza di questo ad un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.


SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 18
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, indette a distanza di almeno venti giorni l’una dall’altra, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.
Il Presidente dell’Associazione assume le funzioni di liquidatore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, sentita l’Autorità preposta.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19
Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Associazione, oppure tra soci, in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d’accordo tra le parti o, in difetto dal Pretore di Modena, salva diversa indicazione nei regolamenti di giustizia interna della Federazione, Disciplina sportiva o Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, e giudicherà, in modo inappellabile, anche senza le formalità di procedura, ma nell’osservanza del principio del contraddittorio.

 

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 20
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni degli artt. 12 e seg. del Codice civile e ad altre norme di legge in materia di Enti del Terzo settore e di associazionismo sportivo.